Siamo al 10 luglio, quasi due mesi dalla discesa in campo del Governo a sostegno del SI’ al referendum di ottobre.

In queste settimane, come purtroppo era facile prevedere, il Presidente del Consiglio e ancor più la Ministra per le Riforme non si sono mai confrontati con esponenti del NO, intesi come costituzionalisti, entrando nel merito della riforma.

Abbiamo assistito ad una serie di uscite nelle quali hanno sempre detto di voler entrare nel merito, ma di fatto gli italiani stanno ancora aspettando che sia offerta loro una sana e corretta informazione sui contenuti.

Ieri si è presentata l’occasione per poter analizzare un punto ad hoc della riforma, la questione della partecipazione popolare al referendum e alla proposta di leggi.

Nel mentre Renzi era a Varsavia per il vertice NATO e in conferenza stampa ha avuto modo di ribadire che lui parla solo di merito riguardo la riforma.

E quale sarebbe il merito secondo il nostro eroe?

  • Diminuzione del numero dei senatori
  • Stabilità di Governo
  • Semplificazione

Questi i tre punti di merito elencati.

Bravo Renzi! Ne hai azzeccato uno. E’ già qualcosa.

I senatori diminuiscono? Vero! (Applauso) Magari in un’altra occasione parleremo del presunto risparmio sui costi del Senato paventato dal Governo.

Stabilità di Governo? Mmm, vediamo un po’.

Se dovesse passare questa riforma e si andasse al voto nel 2018 con l’Italicum (che merita un discorso a parte in quanto a forte rischio di bocciatura dalla Consulta per evidenti profili di incostituzionalità) sarebbe ad oggi probabile un ballottaggio tra PD e M5S.

Se in ipotesi vincesse il PD avremmo una Camera con 340 deputati PD e 290 di opposizione grazie ai famosi 50 di bonus al vincitore.

Il nuovo articolo 55 dice che “La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.”

Ordunque se accadesse che (il vincolo di mandato non mi risulta sia stato introdotto) 26 deputati dovessero decidere di togliere la fiducia al Governo… puff! il Governo cadrebbe.

Ipotesi non proprio peregrina se pensiamo che nel PD la minoranza interna conta certamente più di quello che sarebbe l’equivalente di un misero 10% dei seggi a disposizione. Direi anzi che siamo attorno al 35%, quindi alla Camera probabilmente la minoranza PD sarà rappresentata almeno da 100 deputati.

Di questi ne basteranno solo 26 per far cadere il Governo.

Stabilità garantita, non c’è che dire!

Semplificazione?

Beh, qui è come tirare un rigore a porta vuota a un centimetro di distanza dalla linea di porta.

Farò il classico esempio per comodità, ma garantisco, e nel prosieguo farò proprio un altro esempio anche in tal senso, che quasi tutti i nuovi articoli sono degli autentici guazzabugli medievali.

Prendiamo l’Articolo 70.

Il testo in vigore è :

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Sono 9 parole (70 caratteri – 62 senza gli spazi) in tutto. Complicatissimo!

Il nuovo testo è :

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

Sono 438 parole, 2.970 caratteri (senza spazi scendiamo a 2.533). La chiamano SEMPLIFICAZIONE!

La mia attenzione però è stata attratta dal curioso botta e risposta tra la Ministra per le Riforme e il giornalista Marco Travaglio.

Travaglio è quel noto giornalista sovversivo e anti potere che proprio per questo è curiosamente onnipresente sugli schermi di La7, in coppia con la limpidissima Lilli Gruber (quella che insieme a Monica Maggioni va alle riunioni del Gruppo Bilderberg da giornalista, ma se le chiedi cosa diavolo si sono detti non ti spiffera nemmeno un’acca) oppure ospite quasi fisso da Floris dopo la copertina di Crozza.

Ebbene Travaglio sta portando in giro per i teatri d’Italia uno spettacolo dal titolo “Perché NO” nel quale inscena un ipotetico confronto con Maria Elena Boschi (tra l’altro l’attrice che la impersona è molto somigliante e bene in parte) sul merito della riforma. Dato che nella realtà la signorina non si concede allora tanto vale fare così.

Certo, non è il massimo andare a pagare per vedere un giornalista che hai sott’occhi e orecchi tutti i giorni tra giornale, radio e TV. Vedo che è disponibile la tappa di Marina di Castagneto a partire da 9,50€ fino a 13,00€ per la poltronissima. E a vedere i video su Youtube i teatri sono pieni. But, Why?

Nel video che ho recuperato su Youtube [https://www.youtube.com/watch?v=it3WuDKiY7I – Minuto 6.05] Travaglio dice :

Siete talmente “People have the power!” che per i referendum alzate le firme da 500.000 a 800.000 e per le leggi di iniziativa popolare da 50.000 le triplicate a 150.000 per renderle praticamente impossibili. “Renzi have the power!”

Ieri Maria Elena Boschi era a Napoli per l’ennesima tappa del suo tour referendario a supporto della campagna per il SI’.

Nel video pubblicato da “IlFatto TV” [http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/07/09/referendum-boschi-vs-travaglio-sulle-riforme-mente-ma-non-risponde-allinvito-di-un-confronto-pubblico/542520/] la Ministra dice :

Rimane il referendum abrogativo così come è oggi. Quindi, chi vuole ha gli stessi strumenti che ha oggi. Raccogliendo 500.000 firme ha il referendum abrogativo raggiungendo, deve raggiungere il quorum del 50% più 1 di chi ha diritto a votare. Resta!

Allora, chi ha ragione e chi mente?

È divertente constatare come si possa dire che entrambi dicono una mezza verità, e di conseguenza una mezza bugia.

Come? Andiamo a vedere come sempre i testi, perché si entra nel merito leggendo i testi e analizzandoli e non citando ad minchiam come fanno i due protagonisti.

Ecco il testo del vecchio Articolo 75 :

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Ed ecco il nuovo testo :

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Si noti come il primo comma sia identico tranne che per la parola “valore” sostituita da “forza”.

Sarebbe interessante chiedere il perché di questa modifica apparentemente residuale, ma il meccanismo resta invariato.

Oggi come domani si dovranno raccogliere 500.000 firme e non 800.000 come detto da Travaglio.

Avendo eliminato l’elezione diretta del Senato è stato tolto il riferimento al diritto di voto per coloro che possono eleggere la Camera dei deputati.

Ma non è tutto perché anche il quarto comma cambia.

Oggi il referendum è valido se votano almeno il 50% più 1 degli aventi diritto e se di questi la maggioranza vota SI’.

Se passasse il SI’ avremmo un secondo scenario (“o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati,”).

Quindi se si riuscisse a raccogliere 800.000 firme occorrerebbe raggiungere la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera.

Quindi? Se raccolgo 800.000 firme significa che, implicitamente, ne ho già raccolte 500.000 andando a soddisfare anche la prima ipotesi. E nonostante ciò il quorum vecchia maniera non vale più?

No, perché in teoria se fai lo sforzino e arrivi a quota 800.000 ti regalano un quorum più basso.

L’ipotesi principe poteva essere quella di eliminare il quorum, come accade in altri Paesi evidentemente più avanzati del nostro.

La mediazione è stata quella di mantenere il quorum, ma proporre anche una seconda opzione grazie alle quale quest’ultimo si abbasserebbe notevolmente, ma senza abbatterlo del tutto.

Gli aventi diritto all’ultimo referendum di aprile erano 50.681.772. Il quorum era quindi fissato a quota 25.340.888.

Alle ultime elezioni per la Camera i votanti sono stati 35.270.926. La maggioranza di questi sarebbe di 17.635.464.

Quindi con l’opzione 1 il quorum sarebbe più alto di 7 milioni e 700 mila elettori rispetto all’opzione 2, che però è vincolata alla raccolta di 300.000 firme in più.

Un compromesso francamente inaccettabile.

Perché allora non dire che raccogliendo 1.000.000 di firme il quorum sarebbe ancora più basso?

E perché con 800.000 firme automaticamente il quorum può fare riferimento alle ultime elezioni per la Camera?

Visto che stiamo riformando la Costituzione così come ci chiede l’Europa perché non fare direttamente riferimento alle Elezioni Europee?

In questo come in tanti, troppi altri casi la riforma crea confusione e potrebbe generare enormi problematiche e conflitti che andrebbero inevitabilmente ad intasare la Corte Costituzionale negli anni a venire.

Cambia invece di certo il numero di firme da raccogliere per proporre disegni di legge di iniziativa popolare.

Si dirà, ma tanto quando le abbiamo raccolte ci sono puliti il c…

Già, ma evidentemente si sono stancati di riempire stanze e stanze di carta in attesa di mandarla al macero.

Allora tanto vale alzare da 50.000 a 150.000 le firme e si risolvono molti problemi, alla faccia del popolo sovrano.

Ecco il testo del vecchio articolo 71 :

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ed ecco il testo del nuovo articolo 71 :

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Ufficio complicazione affari semplici? Direi di sì!

Si noterà che sia nel caso dell’Articolo 75 che in quello dell’Articolo 71 c’è un filo comune.

Si passa da un testo chiaro e di facile comprensione ad uno ben più complesso e articolato.

Ecco perché occorre una serie di confronti che entrino nel merito della riforma in modo tale da permettere al popolo di capire cosa diavolo hanno combinato questi aspiranti apprendisti stregoni della politica nostrana.

Sia chiaro che la Costituzione Italiana può essere emendata, come peraltro già accaduto più volte, e come tutti gli altri testi fondamentali è perfettibile, ma andando sempre con i piedi di piombo.

In questo caso, anche considerando che, tra gli altri, uno degli input a “liberarci delle costituzioni socialiste post guerra” è arrivato da ambienti non proprio democratici (si veda alla voce JP Morgan) ribadisco che il NO è un atto dovuto.

#RiformaCostituzione #IoVotoNO

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