file - EU Energy Commissioner Guenther Oettinger attends a joint press conference on the annual meeting of the 'EU-OPEC Energy Dialogue', at the EU Commission in Brussels, Belgium, 24 June 2014. EPA/JULIEN WARNAND/dpa (zu dpa "Spiegelglatte schwarze Schuhcreme: Oettinger in Brüssel unter Druck" vom 31.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Approfondiamo il tema “Rigore e Regole” con il Commissario Europeo per il Bilancio e le Risorse Umane, Günther Oettinger.

Come già fatto con l’amico Moscovici anche il buon Günther ci ha permesso di chiarire alcuni concetti di base che sono utili per capire come funziona l’Unione Europea.

Con lui abbiamo parlato di: Violazione delle regole con riferimento al Six Pack, Debito “esplicito” ed “implicito”, e altre facezie.

Non ci siamo inventati nulla. Dati e numeri di questa “intervista” telefonica sono rintracciabili tramite i link che trovi qui sotto.

Six Pack (Surplus della bilancia commerciale).
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com-2017-771-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-germany-en.pdf

Debito “esplicito” ed “implicito”.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8624398/2-29012018-AP-EN.pdf/ee504046-6ccc-4b79-8dfb-7a5e1d38328f

Shopping Bundesbank & so on.
https://global.handelsblatt.com/politics/germany-leading-breaker-eu-rules-883837
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2014-05-29/quel-vizietto-germania-intervenire-aste-coprire-titoli-invenduti-e-ridurre-costo-debito-perche-non-fanno-anche-altri-paesi-europei-092130.shtml?uuid=ABnPC7LB
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf

Dato che lo segnaliamo nella nostra chiacchierata, dal trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
Articolo 123 (ex articolo 101 del TCE)

  1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate “banche centrali nazionali”), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Al momento non sono in preparazione altre “interviste”, ma non si sa mai.

Chissà che qualche altro simpatico mattacchione non voglia perdere un po’ di tempo con noi.

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