Non si placa l’eco mediatica per l’arresto del secolo che dovrebbe scemare non prima di una settimana.
Arriveranno poi altre facezie da rifilare al popolino per distrarlo dai soliti progetti che riguardano tutti, ma che voi non dovete capire come stiano andando avanti a ritmo serrato.
Dunque il nostro eroe del male è stato arrestato dopo soli trent’anni dalle acutissime forze dell’ordine che lo hanno avuto in custodia per poi esibirlo alla bisogna, ovvero, come già accaduto a più riprese in passato, all’alba di un nuovo esecutivo che così spolvera la giacchetta per qualche goirno.
Non mi interessa parlare di questo però, voglio invece fare riferimento all’ipotesi che alla base del blitz dei carabinieri vi possa essere il consueto scambio di favori tra pezzi di stato, intendo politica-forze dell’ordine-mafie.
In effetti potrei aver trovato in Gazzetta Ufficiale un primo segnale dell’avvenuto scambio.
Alcuni hanno ipotizzato che potrebbero verificarsi improvvisi rilasci di delinquenti mafiosi, magari da farsi in sordina più in là con la copertura dei sempre servili media di regime.
Io ieri ho letto una sentenza della Corte Costituzionale emessa tra il 20 dicembre e il 12 gennaio, quindi piuttosto vicina alla data dell’arresto del secolo, e pubblicata in Gazzetta il 18 gennaio.
Qui la pagina di pubblicazione: https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5785&provenienza=home.
Qui lal sentenza: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/18/T-230002/s1.
In sintesi il tribunale ordinario di Sassari l’11 marzo 2021 ha emesso una ordinanza con la quale sollevava “questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13), nella parte in cui prevedono che, con l’avviso orale, il questore possa imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente» e, dunque, anche i telefoni cellulari.“
Non sto a tediarvi con tutta la trafila della sentenza, ma si sappia che la Corte a deciso di accogliere la questione di legittimità, il che apre alla possibilità di utilizzare smartphone e quant’altro poiché i diritto, costituzionalmente riconosciuto, alla comunicazione non può essere leso.
Ricordo che parliamo di detenuti per mafia e questo costituisce un precedente piuttosto interessante per coloro che vorranno far valere il diritto a comunicare, solo che nel loro caso potremo meglio dire dare ordini o quel che preferite.
Ora, come detto nel dispositivo della sentenza, l’Avvocatura dello Stato si era opposta alla questione di legittimità costituzionale per cui lo Stato dovrebbe essere contrario a questa limitazione del potere decsinale del questore.
Mi domando se non sia il caso di intervenire, e mi riservo di inviare una missiva al dottor Nordio, Ministro di Grazia e Giustizia, per suggerire la modifica dell’Art. 3, comma 4 del Codice Antimafia (https://www.brocardi.it/codice-antimafia/libro-i/titolo-i/capo-i/art3.html) in quanto una delle question i sollevate riguardava la non presenza del cellulare/smartphone, e già che ci siamo anche tablet e altro, nell’elenco dei cosiddetti “apparati di comunicazione radiotrasmittente” per i quali è espressamente previsto il divieto di possesso in modo da colmare uan effettiva lacuna del testo emanato nel 2010.
Magari sono io che leggo male e immagino cose che non sono nei fatti, ma mi pare di aver ben compreso.
L’associazione con quanto accaduto in questi giorni vien da sé.